Quesiti Legali
1) Cosa comporta cacciare da appostamento fisso non avendo optato per tale forma di caccia in via esclusiva e viceversa cacciare in forma vagante avendo scelto la forma di caccia da appostamento fisso?
Una sanzione amministrativa dell’importo di euro 412,00 se assolta nell’arco di sessanta giorni usufruendo pertanto della possibilità di pagare in forma ridotta e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni.
2) Cosa comporta esercitare la caccia da appostamento fisso o in forma vagante superando il limite delle tre giornate settimanali?
Una sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad euro 30,00.
3) Quale sanzione è prevista per l’uso di richiami vivi oltre il numero consentito ovvero se di cattura oltre i dieci per specie con un totale di 40 unità per gli appostamenti fissi e 10 unità per quelli temporanei?
Una sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad euro 308,00
4) Quale tipo di sanzione è comminata nel caso di recupero della selvaggina ferita in attitudine di caccia oltre il raggio di metri 100 dall’appostamento fisso?
Innanzitutto è opportuno ricordare che l’attitudine di caccia significa avere il fucile carico anche se in sicura e anche senza aver esploso una fucilata; che la distanza dei 100 metri va misurata dalle pareti del capanno. La sanzione per questa infrazione è quella prevista dall’esercizio di caccia in forma diversa da quella scelta in via esclusiva, ovvero nel caso specifico in forma vagante avendo optato per la caccia da appostamento fisso e dunque una sanzione amministrativa in forma ridotta di euro 412,00 e la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni.
5) Cosa comporta per il neo cacciatore praticare l’esercizio venatorio nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l’accompagnatore?
Una sanzione amministrativa pari a 30,00 se versata in forma ridotta ovvero nell’arco di 60 giorni.
6) Quale sanzione è prevista per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio regionale?
La sanzione amministrativa in forma ridotta di euro 154,00.
7) Quale sanzione è stabilita per il cacciatore che, pur essendone in possesso, non esibisce licenza di caccia, assicurazione o tesserino venatorio?
La sanzione amministrativa in forma ridotta di euro 50,00, con possibilità di godere di una ulteriore riduzione a euro 25,00 se i documenti sono esibiti entro 5 giorni.
8) Quale sanzione è prevista per il cacciatore che esercita la caccia in un ambito o comprensorio alpino senza autorizzazione ovvero senza aver versato la quota di adesione?
La sanzione amministrativa di euro 308,00 in forma ridotta; la sanzione è ridotta di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o ambito viciniore a quello autorizzato.
9) Cosa comporta addestrare il cane nelle zone vietate o al di fuori dei periodi o orari consentiti?
La sanzione amministrativa di euro 30,00.
10) Quale sanzione è prevista per chi caccia a distanza inferiore di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie, piste ciclabili o strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali?
La sanzione amministrativa nella misura in forma ridotta di euro 206,00.
11) Quale sanzione per chi esercita la caccia nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati o nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro? O per chi spari a distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti a posto di lavoro o ad abitazione, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili eccettuate quelle poderali, di funivie, di stazzi o altre aree delimitate destinate al ricovero del bestiame?
La sanzione amministrativa in misura ridotta di euro 206,00.
12) Cosa comporta usare o detenere sul posto di caccia richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono (fonofil)?
La sanzione penale di cui all’art.30/1 comma/lett.h, della l.157/92 la confisca del fonofil e il sequestro dell’arma che sarà restituita a definizione del procedimento penale. La contestazione in esame non prevede la sospensione della licenza di caccia salvo il reo non si trovi in condizioni di recidiva, in tal caso è prevista anche la sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni. Possono essere equiparati al fonofil qualsiasi apparecchio acustico elettromagnetico ivi compresi i telefoni cellulari ove vengano rinvenute applicazioni prodromiche alla riproduzione dei canti dei volatili.
Il reo, essendo il reato una contravvenzione, può richiedere di essere ammesso ai sensi dell’articolo 162 c.p. all’istituto dell’oblazione attraverso il quale con il pagamento della somma pari a 517,00 euro (oltre euro 80,00 di spese processuali) potrà ottenere la declaratoria di estinzione del reato.
13) Quale sanzione viene comminata a che pratica la caccia con fucile ad anima liscia con caricatore impostato in modo tale da poter contenere più di due colpi?
La sanzione penale di cui all’art.30/1 comma/lett.h della legge 157/92.
14) Come è sanzionato il cacciatore che utilizzi richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici, ovvero privi sia dell’anello rilasciato dall’associazione ornitologica riconosciuta sia dell’anello identificativo rilasciato dalla Provincia?
La sanzione penale di cui all’art.30lett.h della legge 157/92 e la confisca dei richiami e il sequestro dell’arma.
15) Quale sanzione è prevista per chi usa o detiene richiami vivi, appartenenti alle specie cacciabili, sprovvisti di anello inamovibile?
La sanzione amministrativa di cui all’art.31/1 comma lett.h della l.157/92, con sequestro e liberazione dei richiami; non è infrequente l’applicazione della sanzione penale di cui all’art.30/1 comma lett.h.
16) Cosa comporta abbattere o catturare o detenere fringillidi in numero non superiore a cinque?
Per quanto il tenore letterale della legge 157/92 all’art.31/1comma lettera g stabilisce che tale infrazione sia punita con la sanzione amministrativa con pagamento in forma ridotta di euro 206,00, recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione hanno sancito il principio per cui l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi configurerebbe il reato di cui all’articolo 30 comma 1 lett. h).
Nello specifico, la Cassazione Penale, con la Sentenza n. 50356 del 09.02.2012 ha statuito che … “la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenenti alla famiglia dei fringillidi, configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in quanto detta famiglia di volatili è stata esclusa dall’elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22.11.1993 che ha attuato le modifiche intervenute in ambito comunitarie relativamente all’elenco delle specie cacciabili”, citando a sostegno precedenti sentenze, tra le quali, Cass, III 01.02.2005 n.11111, Cass, 27.05.2010 n.23931 e Cass, 02.09.2008 n.36846.
Per quanto tale interpretazione della Suprema Corte sia discutibile, tant’è vero che una recente sentenza del Tribunale di Brescia ribadisce il limite dei 5 esemplari abbattuti o detenuti, per la configurabilità del reato (sentenza n. 407/15-dott.Di Lorenzo), ad oggi questa è la linea interpretativa seguita dalla maggior parte dei Tribunali penali.
19) Quale sanzione per chi abbatte selvaggina migratoria oltre il limite stabilito dall’art.24/3 legge regionale 26/93 ovvero più di 30 capi giornalieri, con il limite di due beccacce , di dieci tortore e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri?
La sanzione amministrativa di euro 30,00 e il sequestro dei capi in eccedenza
20) Cosa comporta per chi caccia in periodo di divieto generale?
La sanzione penale di cui all’art.30/1 comma/lett.A e licenzaa sospensione della licenza da uno a tre anni e l’esclusione definitiva dalla concessione della licenza in caso di recidiva.
21) cosa comporta cacciare in violazione degli orari non consentiti?
La sanzione amministrativa con pagamento ridotti di euro 206,00.
22) Quale sanzione è comminata a chi caccia con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nel territorio delle Comunità Montane?
La sanzione amministrativa con pagamento in forma ridotta di euro 206,00.
23) Cosa comporta esercitare la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e nei giardini pubblici, nei terreni adibiti ad attività sportive?
La sanzione penale di cui all’art.30/1 comma/lett.D della l.157/92.