Con una lettera ufficiale alcune Associazioni ambientaliste (Enpa – Lac – Lav – Legambiente – W.W.F. Italia) hanno diffidato le Regioni a predisporre i calendari venatori 2022/2023, “attenendosi in maniera chiara e puntuale alle indicazioni derivanti dal processo di revisione dei Key Concepts.
Secondo gli ambientalisti queste indicazioni, da un lato, costituirebbero “il punto di riferimento oggettivo, scientifico e stringente” per evitare che l’attività venatoria venga condotta in violazione del divieto di caccia nel periodo di migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori e, dall’altro lato, non si presterebbero “ad interpretazioni, concertazioni, trattative o valutazioni “politiche””. Queste le convinzioni degli anticaccia, inviate alle Regioni con tono minaccioso quanto intimidatorio, alle quali con una lettera hanno risposto alcune Associazioni Venatorie, tra cui ovviamente Federcaccia con il Presidente Nazionale Massimo Buconi. Innanzitutto è stata richiamata una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 2017 che ha avuto modo di sottolineare che i dati Key concepts ”non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt’al più costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE”.
E’ dunque smentita la pretesa natura oggettiva, scientifica e stringente dei dati Key Concepts, che peraltro, per quanto attiene a quelli italiani, provengono dall’ISPRA che, a malgrado l’espressa richiesta della Commissione di avvalersi di documentazione rinvenibile su riviste scientifiche, ha fornito dati raccolti unilateralmente, assumendo opere di letteratura risalenti nel tempo se non addirittura meri reports interni, privi di alcuna valenza scientifica. Dati questi che non sono stati oggetto di effettivo, trasparente e approfondito confronto tecnico-scientifico con le Regioni, le Province autonome e i portatori di interessi.
Per le Associazioni Venatorie a fronte di quanto sopra le Regioni, nella predisposizione dei calendari venatori, hanno in relazione alle proprie particolari caratteristiche territoriali e climatiche, l’autonomia di individuare, anche per gli uccelli migratori, sulla base di risultanze scientifiche attuali acquisite con metodologie tecnicamente avanzate, date di apertura e chiusura della stagione venatoria diverse da quelle indicate nei Key Concepts. E questo doverosamente anche “per prendere in conto le informazioni più recenti in ciascuno Stato Membro e per mettere fine alle differenze che possono sussistere tra territori confinanti” (Cfr paragrafo 64, delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea sopra richiamate).
Clamorosamente penalizzanti e scientificamente ingiustificabili sono poi le date di inizio della migrazione prenuziale indicate dall’ISPRA per Italia, rispetto a quelle rilevate per le stesse specie di uccelli esemplificativamente dalla Spagna, dalla Francia, dalla Croazia e dalla Grecia.
Aggiungasi che ISPRA, nel fornire in sede europea informazioni scientifiche sviantemente riduttive ha eluso le sentenze rese dai Giudici amministrativi con particolare riferimento sia ai Turdidi, di cui è stata accertata la legittimità del prelievo venatorio fino alla terza decade di gennaio (ad esempio Cons. Stato, Sez III, n. 7609/2020; TAR Lombardia, Sez IV, n. 2203/2021) , al pari della Beccaccia (ad esempio TAR Sardegna, Sez I, 284/2021; TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020), sia con riferimento agli acquatici (ad esempio TAR Veneto, Sez I. n. 155/2022). Tali sentenze, come ISPRA non poteva ignorare, sono state rese con riferimento ai calendari venatori 19/20 e 20/21, sulla base di dati e risultanze scientifiche, acquisiti mediante l’utilizzo di moderne tecnologie, successivi a quelli utilizzati dallo stesso ISPRA per il preteso aggiornamento dei Key Concepts 2021. Si invitano pertanto le Regioni a respingere con fermezza l’istanza/diffida in oggetto delle Associazioni ambientaliste, nonché a valutare se la minaccia di azioni giudiziarie, per come formulata dal Presidente della Lipu-Birdlife Italia, possa costituire una illegittima intimidazione. Questo documento è stato sottoscritto dalle Associazioni Venatorie nazionali Federcaccia, Enalcaccia, Liberacaccia, Anuu, Italcaccia e CnCn. Non ha aderito Arcicaccia Nazionale.
* Federcaccia organizza il Campionato provinciale con cani da seguita su cinghiale singolo e coppia valevole anche come prova Interregionale sabato 26 e domenica 27 marzo, sabato 2 e domenica 3 aprile e sabato 9 e domenica 10 aprile dalle ore 6.00 presso recinto “Embocasso” ad Iseo per iscrizioni telefonare a Verzeletti 338.2533671