Martedì scorso sono state definitivamente approvate in Regione le modifiche alla legge regionale 26/93. Siamo particolarmente scontenti che non si sia riusciti a correggere la norma che prevede per i cacciatori alla stanziale l’obbligo di un giubbino ad alta visibilità: sarebbe stato sufficiente usare il termine “capo ad alta visibilità” ed ogni cacciatore si sarebbe organizzato come meglio crede. Inoltre questa norma dovrebbe valere per tutti o per nessuno tra coloro che effettuano la caccia vagante altrimenti la nuova disposizione resta una barzelletta. Altra modifica di rilievo è quella relativa ai tempi della caccia di selezione anche degli ungulati poligastrici, che finalmente consentirà soprattutto sull’Appennino Pavese, l’organizzazione del prelievo secondo tempi conformi a quelli delle altre Regioni appenniniche. La beccaccia diviene poi cacciabile a gennaio di sabato e domenica fuori dalla zona Alpi seguendo sempre però le disposizioni degli UTR che per esempio a Brescia limitano a gennaio la caccia vagante alle rive dei laghi dei fiumi e alle stoppie bagnate. Ricordiamo poi che qualora non sarà stato possibile rinnovare l’autorizzazione di appostamento fisso per gravi motivi (ad esempio motivi di salute del titolare) non sarà obbligatoria la demolizione del capanno per due anni. Parificati anche i periodi in cui i cacciatori “vaganti” e quelli da appostamento possono usufruire delle 15 giornate di cambio opzione giornaliera
* La Questura di Brescia ci ha comunicato che per effetto della normativa approvata per l’emergenza COVID-19, il 15 maggio è venuta meno la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio; il calcolo di tale durata massima deve pertanto essere ripreso da quella data. Quindi tutte le licenze di polizia – porti d’arma e licenze professionali relative ad armi ed esplosivi– scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati per fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso. Poiché i documenti di riconoscimento ed identità in scadenza o scaduti a partire dal 31 gennaio sono prorogati sino al 31 agosto 2020, il Ministero dell’Interno considera il libretto di porto d’armi e il libretto di riconoscimento delle GPG come compresi tra i documenti di riconoscimento e identità. Ne consegue che, nel caso di scadenza di un porto d’armi tra il 31 gennaio e il 31 luglio, il libretto di riconoscimento scadrà il 31 agosto, mentre la licenza – il foglio che accompagna il libretto, che costituisce il reale titolo abilitativo – perdurerà la sua validità sino al 29 ottobre. Il Ministero sottolinea che, in tal caso, la licenza continua a esplicare i suoi effetti, e quindi consente l’acquisto, la detenzione e il porto delle armi, poiché l’identità personale può essere dimostrata con un altro documento di riconoscimento come la carta di identità, passaporto, patente di guida.
* L’Utr di Brescia comunica che lunedì 1 giugno sono chiusi