Un capitolo a parte va dedicato alle guardie zoofile, tenendo presente che tra quelle riconosciute con decreto della Regione ( l.r. 26/93 art 48 comma 5) e quelle nominate con decreto del prefetto vi è sostanziale differenza di posizione giuridica che si ripercuote, all’atto pratico, anche sotto il profilo dell’ intervento operativo. Le prime, infatti, sono considerate pubblici ufficiali di polizia amministrativa, quelle munite di decreto prefettizio, oltre ad essere pubblici ufficiali, hanno anche la qualifica e quindi funzioni di polizia giudiziaria entro i limiti delle proprie competenze (animali di affezione).
Più semplicemente le guardie zoofile di nomina prefettizia svolgono specifica attività di controllo per reati commessi sugli animali e ad esse la legge attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria. Le seconde, di nomina regionale, sono semplici volontari e svolgono una mera attività di vigilanza sull’applicazione della normativa regionale (legge regionale n° 16 del 20.07.2006).
Esaminiamo le guardie zoofile “prefettizie”. La legge 20 luglio 2004 n°189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” ha introdotto elementi di novità nel settore della vigilanza zoofila volontaria.
L’art. 6 comma 2 della stessa legge riporta:” la vigilanza sul rispetto della presente legge delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dei rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute “. Se ne ricava che “tali soggetti, ai sensi dell’art. 57, terzo comma C.P.P., sono agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, vale a dire che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d’affezione e gli stessi possono agire solo quando sono comandati di servizio nell’ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio” (Circolare della Questura di Roma, Div.III – Mass. C.3 n°004059 Fasc.12 Ass. Volevo. Del 5 maggio 2008).
Dal punto di vista pratico Ciò significa che le guardie zoofile nel controllare un cacciatore non possono procedere ad operare perquisizioni, né personale né domiciliare, nel procedere a sequestri probatori. Le guardie zoofile si badi bene, mantengono comunque lo status di pubblici ufficiali (come tutte le guardie volontarie) con la conseguenza che il cacciatore, se richiesto dovrà sempre comunque declinare le proprie generalità ed esibire i titoli autorizzativi all’attività venatoria. Inoltre un altro importante aspetto che è stato finalmente chiarito riguarda l’ambito di operatività delle guardie zoofile, alle quali non possono più operare liberamente nel territorio, ma dovranno essere coordinate dalla Provincia.