La legge 157/92 all’art. 27 comma 1 lett. a) , stabilisce che la qualifica di polizia giudiziaria spetti agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione, comunemente detti guardiacaccia provinciali, e inoltre agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie forestali e campestri, a quelle addette ai parchi nazionali e regionali. Il legislatore quindi attribuito funzioni di polizia giudiziaria soltanto ad alcuni addetti alla vigilanza, negandole ad altri. La differenza non è di poco conto, ed è fondamentale perché sono diversi anche i poteri che gli addetti alla vigilanza venatoria esercitano a seconda che siano o non siano agenti di Polizia Giudiziaria. Innanzitutto gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono soggetti alla direzione del pubblico ministero, a seguirne gli ordini e incombe loro l’obbligo del rapporto di ogni reato del quale vengano a conoscenza. Non così per gli altri addetti, che non vantando la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, non sono inquadrati nell’ambito dell’organizzazione della giustizia e quali pubblici ufficiali hanno l’obbligo di riferire dei reati di cui vengano a conoscenza “nell’esercizio e a causa del loro servizio”. Tutti gli addetti alla vigilanza possono chiedere a qualsiasi persona trovata in atteggiamento di caccia la esibizione dei documenti e del carniere, soltanto gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia con esclusione dei richiami vivi autorizzati e del cane ( l. 157, art 28, comma 2).