L’art. 27 comma 4 della legge 157/92 stabilisce che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame.
Si tratta di una novità introdotta dalla L. 157 che assegna alle regioni il compito di regolare la composizione delle commissioni preposte a tale esame, delle quali fanno parte pariteticamente i rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. In proposito laL.R. 26/93, comma 5 dell’art. 48, stabilisce che da un lato alle guardie volontarie sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931, n° 773, e dall’altro che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità davanti a una commissione nominata presso ciascuna Provincia. Per completezza di informazione non sono chiamati a superare l’esame per l’attestato di idoneità coloro che sono in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della legge 26 (19 agosto del 1990). Allo stato della normativa vigente peraltro si deve dunque ritenere che non può esistere una guardia volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata rilasciato dal Prefetto o dalla Regione a seconda dei casi. Si veda al riguardo la l.r. Lombardia n° 09/2005 che prevede che le guardie venatorie siano prima di tutto guardie giurate. Con l’attuazione della riforma Bassanini (Decreto legge n° 112 del 1998, art. 163.1) le funzioni e compiti di Polizia Amministrativa sono stati trasferiti alle Province sia in ordine la vigilanza sull’applicazione della legge sulla caccia sia per il riconoscimento della nomina a guardia volontaria delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche. Nel caso della provincia di Brescia, il Consiglio provinciale in data 20 aprile 2012 ha riformulato regolamento specifico per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica. Il coordinamento, esplicitamente previsto dal comma 13 dell’art. 48 della l.r. 26/93 e dal comma 7 dell’art. 27 della legge 157/92, è affidata un apposito Comitato con compiti di indirizzo e programmazione. Tra le disposizioni previste dall’art. 5 del Regolamento provinciale si ricorda che la guardia volontaria mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese antecedente il servizio di riferimento, deve comunicare per il tramite delle rispettive associazioni, al comandante del Corpo di Polizia Provinciale o un suo delegato ( d’ora innanzi indicato come coordinatore) la disponibilità di giorni e orari in cui intende svolgere il servizio di vigilanza; entro la fine dello stesso mese il coordinatore trasmette lo specifico ordine di servizio con l’analitica individuazione dei turni di servizio previsti; eventuali uscite straordinarie devono essere concordate con il coordinatore.
Il servizio di vigilanza può essere svolto da pattuglie formate da almeno due e da non più di 3 guardie volontarie che non possono:
- essere accompagnate da persone che non siano in possesso di identica autorizzazione Provinciale;
- svolgere attività di vigilanza nel comune di residenza tranne che nei casi di impiego degli ambiti protetti (oasi zrc, zra, zone di tutela e salvaguardia ittica e nelle riserve naturali).
Le guardie giurate, e pertanto le guardie venatorie, devono attenersi alle disposizioni del regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, portare, nell’esercizio delle proprie funzioni, divise autorizzate che non traggano in inganno il cittadino circa qualifica e poteri dell’agente accertatore e prima di procedere a qualunque richiesta e contestazione si devono qualificare mediante l’esposizione ben visibile dell’apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, tranne quelle eventualmente autorizzate dalle competenti autorità per difesa personale, le quali armi non dovranno comunque essere portate in modo visibile.