Viene definito esercizio venatorio “qualsiasi atto diretto all’abbattimento o alla cattura di selvaggina cacciabile secondo modalità, tempi e con i mezzi stabiliti dalla legge”.
Si definisce esercizio venatorio anche il soffermarsi o il vagare con armi o altri arnesi idonei alla caccia, indipendentemente dall’abbattimento della fauna selvatica: è il cosiddetto atteggiamento di caccia.
Presuppone pertanto un atto di volontà.
Se l’uccisione avviene involontariamente o per caso fortuito, ad esempio l’investimento con l’automobile, non è classificata come esercizio venatorio; la selvaggina abbattuta rimane di proprietà dello Stato (proprietario della fauna selvatica); il passaggio di proprietà dallo Stato al cittadino-cacciatore avviene soltanto in caso di esercizio di caccia legittimo.