La legge quadro nazionale n° 157/1992 – Norme per la Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – fissa le linee guida per le leggi adottate dalle singole Regioni.
Essa recepisce e attua molteplici Direttive dell’Unione Europea 79/409 CEE ora 2009/147/CE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, che riguardano la conservazione degli uccelli selvatici; attua anche la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Berna, rese esecutive con le leggi n° 812 del 24.11.1978 e la n° 503 del 5.08.1981.
Per quanto riguarda la regione Lombardia, la legge di riferimento è la legge regionale n° 26 del 16 agosto 1993, che nel tempo ha subito molteplici modifiche.
Con la riforma del Titolo Quinto della Costituzione, avvenuta nel 2001 con la legge Costituzionale N° 3, la materia di caccia viene riclassificata come esclusiva competenza regionale (articolo 117 comma 4 della Costituzione), eppure la legge n° 157 rimane in vigore nell’ambito della competenza statale poiché norma posta a protezione dell’ambiente.
Essa riconduce alla competenza statale, che assegna in capo allo Stato tutto ciò che riguarda la tutela ambientale, dell’ecosistema dei beni culturali e l’adempimento degli obblighi comunitari in tale materia. Ad oggi la legge n° 157rappresenta quindi, la traduzione normativa di un valore trasversale, l’ambiente, alla cui tutela è preposta la legislazione nazionale.
Dunque la necessità di definire quali disposizioni della legge Nazionale n °157 non sono derogabili da parte delle Regioni, perché diretta espressione dell’esigenza della tutela ambientale, e quindi, riconducibili ad un interesse Nazionale unitario e alla definizione di standard minimi di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale.
Riassumendo restano di competenza dello Stato:
- Art.3: Disciplina delle modalità di elencazione delle specie cacciabili nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurarne la sopravvivenza e la riproduzione di specie cacciabili, il divieto gli uccellagione;
- Art.4: Cattura temporanea e inanellamento;
- Art.10: Princìpi generali dei piani faunistici, in ordine alle zone di divieto Poste a tutela della fauna selvatica;
- Art 18: Specie cacciabili e periodo di prelievo;
- Art.21: Divieti, Anche se molti di questi sono giustificati da motivi di pubblica sicurezza;
- Art.22: Disposizioni inerenti Alla licenza del porto di fucile per uso caccia e abilitazione all’esercizio venatorio;
- Art.30: Sanzioni penali.