Riportiamo il comunicato di Federcaccia Lombardia
Sono state pubblicate nella serata di giovedì 14 novembre, sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche contenute nel cosiddetto DL “Salva Infrazioni”. Al suo interno troviamo le modifiche alla Legge quadro sulla caccia inerenti all’impiego di munizionamento contenente piombo in ottemperanza agli obblighi dettati dall’Unione Europea, la cui entrata in vigore è stata il 15 novembre! A essere modificato è stato l’importo delle sanzioni, più alto rispetto al precedente testo, ma anche le zone in cui la normativa di divieto non sarà applicata.
E’ stata prevista inoltre l’ identificazione delle Zone Umide interessate che dovrà essere effettuata di concerto dal ministero dell’Agricoltura e da quello dell’Ambiente e col coinvolgimento di ISPRA.
Di seguito il testo dell’articolo 13 così come modificato
LEGGE 14 novembre 2024, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024)
All’articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: “da euro 20 a euro 300” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 150 a euro 500”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e’ da euro 300 a euro 1.000”;
b) al comma 1-quater, le parole: “attivita’ diverse dall’attivita’ di tiro” sono sostituite dalle seguenti: “una diversa attivita’ di tiro”;
c) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
“1-quinquies. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, non e’ considerato percorso all’interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per ‘attivita’ di tiro’ si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia”.
1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonche’ le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio».