E’ il caos più totale sulla questione piombo e non poteva esserci una vigilia di apertura della stagione venatoria più amara ed avvilente. Oltre alla questione del ricorso al calendario regionale da parte dei soliti animalisti, si è aggiunta anche la questione piombo. Il Regolamento Europeo che disciplina l’utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide come abbiamo già avuto modo di scrivere è stato emanato nel novembre del 2021 e in quella data fu stabilito che entrava in vigore negli stati membri il 15 febbraio del 2023. Per tutta risposta il Governo italiano ha emanato una Circolare ministeriale che rasserenava i cacciatori italiani individuando solamente nelle zone umide elencate nella Convenzione di Ramsar i territori dove applicare il nuovo Regolamento Europeo. Moltissimi cacciatori ancora si ritengono al riparo da contestazioni per il divieto di uso del piombo, ritenendo che la Circolare Ministeriale di febbraio abbia già risolto tutti i problemi. Ad oggi in Italia l’unica norma è il REGOLAMENTO EUROPEO, in forza del quale è vietato usare o portare con sé munizioni contenenti piombo in TUTTE LE ZONE UMIDE, definita come “superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;” Nel nostro ordinamento giuridico le “circolari esplicative” non hanno nessun valore cogente e anche il TAR del Lazio ha riconfermato questo principio affermando che la circolare ministeriale sul piombo non ha nessun valore normativo e che si applicano direttamente i divieti del regolamento. Quindi senza che non intervenga un atto normativo statale (un decreto legge da adottarsi nella massima urgenza) o quanto meno non intervengano atti regionali (in forma di delibera di Giunta, o di decreto dirigenziale o di regolamento di Consiglio, che sarebbero comunque validi e cogenti fino a quando non eventualmente annullati da un TAR), senza uno di questi atti qualunque specchio d’acqua, lago, fiume, torrente, risaia, canale può essere considerato zona umida. Fino a che non saranno adottati provvedimenti chi usi o detenga munizioni contenenti piombo a meno di 100 metri di distanza da ogni zona fluviale, lacustre (anche alpina), palustre, acquitrinosa, sorgiva, lanca, sorgiva, marcita, fontanile, si deve ritenere a rischio di sanzione e deve ritenersi soggetto al divieto, indipendentemente dal fatto che le zone siano classificate zone Ramsar o Rete Natura 2000. Attenzione: la cartografia che si trova sul sito del Ministero dell’Ambiente (MASE) riguarda unicamente le zone umide di importanza internazionale, che sono pochissime rispetto alle zone umide totali italiane. Per essere ancora più chiari: il divieto, in assenza di interventi normativi vincolanti nazionali o regionali, si applica in tutte le zone umide, anche quelle non sottoposte a particolari regimi di tutela o salvaguardia. Dobbiamo sperare che in via di urgenza intervengano i legislatori, chiarendo che la zona umida si ha solo in presenza di determinate caratteristiche dell’habitat, e non in presenza di un qualunque rigagnolo o fosso o torrentino, e che dunque individui correttamente le zone umide escludendo tutti quei corsi d’acqua minori o che per natura di utilizzo temporaneo (irrigazione) non costituiscono zone umide quali habitat. Ma fino ad allora si deve ritenere il divieto operante in via generale in presenza di corsi d’acqua o specchi d’acqua. Quanto alla sanzione, ad oggi non è prevista una sanzione specifica, il che peraltro introduce problemi giuridici non di poco conto rispetto al nostro diritto penale: ma in ogni caso il cacciatore con grande probabilità si troverebbe costretto ad affrontare un processo. E’ scandaloso l’atteggiamento del Governo italiano di fronte a questa tematica e la superficialità con cui alcuni rappresentanti delle istituzioni hanno banalizzato da febbraio ad oggi il problema dell’uso del piombo. Ancor più scandaloso poi il fatto che non sia stata coinvolta ISPRA. L’istituto invece che sfornare pareri ideologici e privi di ogni fondamento scientifico, basta leggerli, dovrebbe già avere l’elenco delle zone umide che costituiscono l’habitat per l’avifauna acquatica per fornirlo al Governo ed evitare l’ennesima figuraccia, concretizzatasi in un Eupilot ufficiale da parte della UE al nostro Paese.
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L’Atc Unico di Brescia ricorda ai soci l’obbligo d’invio delle schede abbattimento Lepri entro il giorno 08/12/2023. A tale scopo, come consuetudine sarà attivata la compilazione on-line nella propria area personale a cui Vi si accede inserendo cognome e nr. di matricola reperibile sul badge verde (si ricorda che la stessa non viene più riportata sul tesserino venatorio). In alternativa potete scaricare la scheda di abbattimento Lepri dal sito internet https://www.atc-brescia.it/ compilare e inviare tramite mail (info@atc.brescia.it) o Fax (030/3531924) o Whatsapp (ai numeri 392/4597958 o 329/6471479).
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