Come preannunciato a maggio, stanno fioccando i verbali per omessa segnatura dei capi: sono molti i cacciatori infatti che credono di poter segnare i capi di migratoria alla raccolta o peggio a fine giornata, convinti da una errata interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale, che per questo specifico argomento sono addirittura tre. Chiariamo: la legge nazionale dice senza mezzi termini che i capi vanno segnati subito dopo l’abbattimento e pertanto, ove la Corte ha ritenuto legittima la legge regionale, e’ perche’ sono interpretate nel senso dell’immediatezza della segnatura dopo l’abbattimento. Le sentenze della Corte Costituzionale sono 3: la 249/2019 sulla legge della Regione Marche; la sentenza 291/2019 sulla legge della Regione Lombardia; la sentenza 126/2022 sulla legge della Regione Lombardia. Nel giudicare la legge della Regione Marche, la Corte Costituzionale ha chiarito un “principio generale”: vanno segnati i capi effettivamente abbattuti, il che significa, ha spiegato la Corte, che se il cacciatore è certo dell’abbattimento deve segnare immediatamente, se ha dei dubbi deve accertare l’effettiva uccisione del capo “immediatamente dopo aver sparato”. Questo è un” principio generale” di interpretazione della legge statale e di tutte le leggi regionali giudicate legittime. Nel giudicare la Legge lombarda del 2018 che prescriveva la segnatura “dopo l’abbattimento E l’avvenuto recupero”, la Corte ritenne la norma illegittima in quanto la congiunzione “E” significava che i capi potevano essere segnati dopo la raccolta anche effettuata molto dopo l’abbattimento o che addirittura potevano non essere segnati i capi di cui era sicuro l’abbattimento ma che non potevano essere recuperati per vari motivi. La difesa della Regione sostenne che la norma imponeva la segnatura anche di capi rinvenuti morti e di cui si ignorava l’abbattimento, in aggiunta all’obbligo di segnare subito i capi certamente abbattuti. E la Corte disse che per avere tale significato, la norma doveva essere scritta con la “O” e non con la “E”.
La Regione ha dunque modificato la norma come è oggi, che prescrive la segnatura “dopo l’abbattimento O l’avvenuto recupero”. Nel giudicarla la Corte ha stabilito che la norma va interpretata tenendo fermi i rilievi della sentenza del 2019 “e va correttamente intesa nel senso che l’annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l’abbattimento, salvi i casi in cui la certezza dell’abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero”.
Tutto questo, alla luce del principio espresso in ordine all’interpretazione generale della norma sulla segnatura (sentenza Marche), significa che:
il cacciatore deve segnare immediatamente i capi abbattuti (subito dopo lo sparo);
il cacciatore che dubita di aver abbattuto la preda, deve accertare l’abbattimento subito dopo lo sparo e quindi, recuperato il capo, segnarlo immediatamente (e non certo a fine giornata)
la segnatura al momento del recupero a distanza di tempo dallo sparo (magari ore) può riguardare unicamente capi recuperati e di cui si ignorava, anche solo in via di mero dubbio, l’abbattimento, come nel caso (remoto) in cui si raccolgano più capi di quelli a cui si è sparato, magari perché abbattuti da terzi…
E’ evidente che la possibilità di segnare legittimamente i capi alla raccolta è un fatto del tutto straordinario e limitato a casi eccezionali.
Questo è quanto: chi ha dato retta a rassicurazioni politiche o a giuristi improvvisati può solo sperare che i verbali vengano annullati a fronte di una norma che ha creato solo confusione. Poi ciascuno può dar retta a chi vuole, ma sappia che per essere in regola i capi, vanno segnati subito dopo l’abbattimento anche in Lombardia, soprattutto secondo la Corte costituzionale, salvo casi eccezionali.
E’ stata diramata una comunicazione urgente da parte del servizio Veterinario della Regione Lombardia per l’adozione di misure urgenti per limitare la diffusione dell’influenza aviaria. Tra le misure adottate, per lo più riguardanti gli allevamenti e dunque la tutela del comparto, c’è però anche il divieto di utilizzare i richiami vivi ( le anatre appartenenti all’ordine degli anseriformi e caradriformi) nella caccia da appostamento temporaneo. Ovviamente molti cacciatori hanno subito teorizzato le solite tesi complottiste (“chissà perché sempre a caccia aperta”) ma basterebbe osservare che è purtroppo scontato che con i migratori arrivi anche l’aviaria. I più di loro invece non hanno colto il grande merito dei cacciatori stessi per la salvaguardia del comparto agricolo zootecnico, per quanto nel provvedimento si riporti che il virus è stato individuato grazie al programma di sorveglianza sanitaria attiva predisposto dalla Regione e attuato con i Cacciatori di anatidi che si sono offerti a collaborare. La vera notizia infatti è che grazie ai cacciatori, e in particolare a quelli dei 12 appostamenti fissi di caccia agli acquatici in cui si fanno i controlli di sorveglianza attiva sui selvatici abbattuti per ricercare il virus, l’arrivo dell’influenza aviare in lombardia è stato individuato prima che scoppiassero focolai negli allevamenti della zona. La decisione della Regione di chiedere la collaborazione dei cacciatori quali “sentinelle” ha permesso di adottare immediate misure a tutela di un settore economico strategico (e delle… finanze pubbliche), poiché la prevenzione consentirà certamente di ridurre la diffusione del virus, evitando abbattimenti di massa con smaltimento delle carcasse di pollame con costi a carico dei cittadini lombardi. Federcaccia non può che ringraziare i responsabili della DG Veterinaria della Regione per la fiducia riposta nei nostri cacciatori.