Gli agenti di vigilanza devono qualificarsi, e ciò può avvenire mediante alla divisa o altro segno esterno di riconoscimento dell’appartenenza un corpo autorizzato la vigilanza venatoria, oppure nel caso di addetti che non portino segni distintivi potrà avvenire mediante l’esibizione di un documento (decreto del Prefetto o tesserino di riconoscimento) che dimostri l’attribuzione della qualifica. Altro obbligo, come abbiamo già visto riguarda la redazione di apposito verbale di contestazione secondo i criteri già individuati ed elencati dall’art 28 comma 5 I. 157/92, che verrà poi inviato all’autorità da cui dipendono. Si ribadisce l’obbligo di annotare a verbale le dichiarazioni del trasgressore, altrimenti la mancanza potrebbe configurare il reato di cui all’art 328 c.p. (omissione di atti di ufficio). Il trasgressore, eventualmente constatata l’omissione, potrà indirizzare l’addetto di vigilanza o all’ente da cui dipende una nota di contestazione dell’omissione.