Altra attività di indagine riservata ai soli addetti alla vigilanza che rivestono la qualifica di polizia giudiziaria è il sequestro. Il sequestro è un atto finalizzato ad acquisire una prova a fini processuali e puo riguardare selvaggina, armi, arnesi di caccia e tutti i beni pertinenti al reato. Il sequestro non può però riguardare cani o richiami vivi autorizzati.
Le guardie volontarie possono trattenermi in attesa dei guardiacaccia della provincia o dei forestali?
Le guardie volontarie non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. L’invito ad attendere sul posto non può comunque trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto ( art. 384 c.p.c.) consentito solo agli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.
Il sequestro deve essere trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica e convalidato dal Gip nelle 48 ore successive, altrimenti perde efficacia. Il cacciatore non è tenuto a soddisfare richieste non motivate o5 palesemente illegittime, bisogna tenere presente che comunque l’opposizione non può mai diventare violenta o minacciosa altrimenti si configurerebbero reati di cui all’art. 336 c.p. Il sequestro può essere effettuato nei soli casi previsti dall’articolo 30 I. 157/92, ovvero qualora il cacciatore abbia commesso una contravvenzione mentre la polizia giudiziaria non può procedere al sequestro dei mezzi, degli arnesi e della fauna selvatica di cui è ammesso il prelievo nei casi di sanzione amministrativa. Infine il sequestro viene tramutato in confisca nei casi in cui il cacciatore sia stato condannato con sentenza definitiva per le contravvenzioni di cui all’art. 30 comma 1 lettere a) b) c) d) e) della legge 157/92.
Più In generale le guardie volontarie venatorie non possono avvalersi delle prerogative che l’art. 347 e sgg. c.p.p. prevede per la polizia giudiziaria. Pertanto insieme al sequestro (art.354) rimangono loro precluse attività come la comunicazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), l’assicurazione delle fonti di prova (art.348 c.p.p.), l’accompagnamento di persone per identificazione (art.349 c.p.p.), l’assunzione di sommarie informazioni (art.350-351).
Nei limiti dell’espletamento delle attività di vigilanza cui sono destinate con l’ordine di servizio previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento provinciale n° 14 del 29/05/2007, così come modificato con deliberazione n°9 del 20 aprile 2012, le guardie volontarie agiscono invece come pubblici ufficiali e in tale veste, qualora “…hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria” (art.341 e 332 c.p.p.)