Quali attività degli agenti venatori volontari travalicano i limiti imposti dalla legge?
EFFETTUARE PERQUISIZIONI
Le perquisizioni sono atti di P.G. a sorpresa, finalizzate alla ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato.
Le perquisizioni possono essere personali, qualora si svolgono sulla persona del soggetto indagato o su cose strettamente personali come lo zaino, o locali qualora vengano eseguite su luoghi quali capanno, vettura, abitazione. Le perquisizioni sono ordinate dall’autorità giudiziaria competente ( PM, Giudice), ma nei casi di flagranza del reato anche gli ufficiali di P.G. possono procedervi.
Una guardia volontaria può perquisire il mio capanno o la mia auto?
L’automobile può essere perquisita, in quanto considerata proprietà privata, solamente da Ufficiali o, in specifici casi, da agenti di P.G. e non pertanto da guardie volontarie.
Differente è invece il caso del capanno di caccia in quanto lo stesso non è considerato un immobile vero e proprio, né pertanto proprietà privata del cacciatore. Posto che il termine perquisizione risulta comunque inappropriato e che lo stesso è esclusiva prerogativa degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, agli agenti volontari è comunque concessa la possibilità di accedervi per procedere ad eventuali controlli, che non possono sconfinare in una vera e propria perquisizione.
Due sono i requisiti che possono fondare una perquisizione da parte degli Ufficiali di polizia giudiziaria, in assenza dei quali la perquisizione è superflua:
- Flagranza del reato;
- Fondato sospetto – di cui si deve dare preciso atto nel verbale – che sulla persona o nei luoghi si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato.
Possono procedervi anche i semplici agenti di polizia giudiziaria, ma è necessaria un’ulteriore circostanza, ovvero debbono sussistere particolari situazioni di necessità e urgenza.
Nel caso di perquisizione legittima il soggetto interessato è legittimato a farsi assistere da una persona di fiducia, non necessariamente un avvocato, purché la stessa sia prontamente reperibile.
In nessun caso le perquisizioni possono essere poste in essere da guardie volontarie anche qualora ritengano che sulla persona o nei luoghi possono trovarsi tracce del reato.
Nel caso in cui una guardia volontaria voglia procedere ad una perquisizione o un’attività riservata agli agenti di polizia giudiziaria il cacciatore ben potrà chiamare le Forze dell’ordine cui la legge conferisce tale qualifica e invitare la guardia volontaria ad aspettare il loro arrivo per procedere alle operazioni di cui sopra.
- Non possono trattenere nessuno in attesa di un agente di polizia giudiziaria che supplisca i loro poteri mancanti.
- Possono richiedere di mostrare il contenuto di tasche borse sacchi ma non possono controllare le di forza.
- Non possono procedere a sequestri penali.