Cosa possono legittimamente fare gli agenti volontari e come si deve comportare il cacciatore sottoposto a controllo?
Posto che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, al norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni e previo superamento di apposito esame, bisogna capire quali sono i compiti e anche i connessi doveri attribuitigli dalla legge.
Per ciò che attiene alle facoltà riconosciute dalla legge, si sono espressi in maniera chiara la S.S. Corte di Cassazione con la sentenza 1507 del 2007 eil Consiglio di Stato con decisione n°298/07.
Alla luce delle predette sentenze possiamo approntare uno schema che individui gli ambiti di operatività degli agenti volontari nei confronti di soggetti rinvenuti con armi o comunque in atteggiamento di caccia.
I POTERI DELLE GUARDIE VOLONTARIE
Richiedere le generalità
Il cacciatore sottoposto a controllo è tenuto a fornire le proprie generalità. Sul punto bisogna sottolineare come le guardie volontarie non possano procedere all’ accompagnamento coattivo in caserma in caso di rifiuto di declinare le generalità (solo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono farlo, trattenendo per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore alle 12 ore, presso la caserma o la Questura o un altro ufficio la persona da identificare – art.349, comma 4c.p.p.)
SONO OBBLIGATO A FAR VEDERE I DOCUMENTI AD UNA GUARDIA VOLONTARIA?
Sì, il cacciatore è obbligato a far vedere i propri documenti (licenza di caccia con i versamenti regionale e governativo che ne comprovano il rinnovo, versamento di adesione all’Atc o Ca di caccia, contrassegno della polizza di assicurazione, tesserino venatorio regionale) su richiesta di una guardia volontaria in quanto la stessa riveste la qualifica di pubblico ufficiale ex art 357 c.p. nel caso in cui il cacciatore non vi provveda incorreranno il reato contravvenzionale di cui all’ art.651 c.p. che punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206€ chiunque se richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.
Si ricorda che esibire la licenza non vuol dire consegnarla: l’addetto alla vigilanza può prendere nota di tutti gli elementi che lo compongono, ma poi deve restituirla al titolare.